Grazie alla cittadinanza italiana, l’ordinamento giuridico italiano riconosce al cittadino la possibilità di godere pienamente dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana si può acquisire in modo automatico, principalmente seguendo due diverse strade: per nascita, secondo il principio dello “ius sanguinis”, se nella discendenza diretta c’è la presenza di almeno un genitore che ha la cittadinanza italiana. 

Ne abbiamo parlato con l’Avvocato Pitorri di Roma, a detta di molti uno dei migliori avvocato immigrazionisti in Italia. Un bambino acquisisce la cittadinanza italiana se almeno uno dei genitori è italiano; per nascita sul territorio italiano: In questo secondo caso, infatti, un bambino nato sul territorio italiana, ma da genitori stranieri può fare richiesta per poter acquisire la cittadinanza solo al compimento della maggiore età, purché fino a quel momento abbia soggiornato “legalmente ed ininterrottamente” in Italia. L’acquisizione della cittadinanza italiana per nascita da genitori stranieri è disciplinata dalla Legge numero 91 del 5 febbraio 1992, in modo particolare dal 2° comma dell’articolo 4. Essa riconosce questo diritto ai ragazzi maggiorenni e nati in Italia, ma da genitori stranieri se gli interessati presentano una “dichiarazione di volontà” presso l’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza. 

La presentazione della “dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana”, ricorda l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è possibile unicamente se si hanno a disposizione i seguenti requisiti: nascita sul territorio italiano, ma da genitori stranieri; residenza legale ed ininterrotta in Italia fino al compimento della maggiore età; possesso di un titolo di soggiorno; iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza. Tuttavia, può accadere che l’interessato manchi di di questi requisiti per due motivi: seppur sia nato in Italia, non ha avuto la residenza in Italia in modo ininterrotto dal momento della nascita, poiché vi risiede da tre anni; non è nato in Italia, ma vi risiede ininterrottamente da almeno 10 anni. 

Se l’interessato si trova in una di queste due condizioni, al raggiungimento della maggiore età può recarsi in Prefettura e presentare la richiesta di cittadinanza, portando con sé la documentazione necessaria. Il Comune di appartenenza, secondo quanto contenuto all’interno dell’articolo 33 della Legge 98/2013, è tenuto ad informare i cittadini stranieri, nei 6 mesi precedenti il compimento della maggiore età, della possibilità di fare richiesta della cittadinanza italiana prima di toccare i 19 anni. Qualora tale comunicazione venga a mancare, la richiesta potrà essere avanzata anche dopo i 19 anni. Inoltre, sempre facendo riferimento a quanto contenuto all’interno dell’articolo 33 della Legge 98/2013,” non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione”. Invece, per poter dimostrare di aver soggiornato in modo continuativo sul territorio italiano, basterà esibire una qualsiasi documentazione adeguata in proposito (certificati medici, attestazioni scolastiche….). Il cittadino che vuole acquisire la cittadinanza italiana perché nato da genitori stranieri deve accompagnare la presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza al pagamento di un contributo di 250 euro. Acquisendo la cittadinanza italiana, i ragazzi nati e cresciuti in Italia, ma figli di genitori stranieri, potranno ottenere i diritti civili e politici. La legge italiana, poi, consente di avere una doppia cittadinanza; pertanto, non sarà necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti che vi si legano. Al contrario, altri Paesi non lo permettono e, quindi, se si vuole conservare anche la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario rivolgersi al Consolato di competenza. Infine, senza dover effettuare distinzioni tra i diversi casi previsti, l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di chi è nato da genitori stranieri non sarà esente dal versamento di un contributo pari a 250,00 euro, da effettuare attraverso il bollettino postale dedicato, rintracciabile presso gli uffici postali.