La Pubblica Amministrazione è caratterizzata dal pieno rispetto di sei importanti principi. Come anche abbiamo avuto modo di leggere sul blog dell’avv. Francesco Mollica, oltre al principio di legalità, ne esistono altri cinque: 1. Principio di imparzialità: prevede che l’azione della pubblica amministrazione non debba essere di parte e deve realizzare gli interessi della collettività, senza discriminazioni nei confronti delle posizioni dei soggetti che hanno a che fare con la sua azione, nel pieno rispetto degli interessi che le vengono attribuiti. Il principio dell’imparzialità si applica anche all’organizzazione della Pubblica Amministrazione; 2. Principio di buon andamento: è un principio collegato all’efficienza della Pubblica Amministrazione, che desidera, per sua precipua funzione, perseguire un utile rivolto a tutta la collettività; 3. Principio di autonomia e decentramento: essi sono previsti all’interno dell’articolo 5 della Costituzione, che “riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo”; 4. Principio di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione: in particolare, il principio di sussidiarietà verticale prevede che le competenze amministrative devono essere conferite alle istituzioni governative più vicini ai cittadini, mentre il principio di sussidiarietà orizzontale prevede il conferimento delle competenze amministrative alle formazioni sociali o agli individui. Il principio di leale collaborazione, invece, si occupa dei rapporti organizzativi che le amministrazioni pubbliche intrattengono tra loro; 5. Principio di responsabilità: esso è previsto dall’articolo 28 della Costituzione, che riporta la seguente dicitura: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Gli strumenti peculiari delle pubbliche amministrazioni, ci ricorda anche l’avv Filippa Mollica, sono gli atti amministrativi, che si suddividono in atti amministrativi in senso stretto e in provvedimenti. L’atto amministrativo è un atto giuridico di diritto pubblico emanato da un soggetto attivo della Pubblica Amministrazione, quando esercitano la potestà amministrativa e perseguono un interesse pubblico. L’atto amministrativo, anche se si tratta di un provvedimento (risultato concreto dell’esercizio di una funzione pubblica, per avere efficacia esterna rispetto all’ente pubblico da cui provengono per diventare espressione della volontà dell’ente pubblico), è caratterizzato da una “realtà oggettiva e formale”, costituita da: 1. elementi suddivisi, a loro volta, in 3 tipologie: – essenziali, poiché genericamente necessari perché l’atto esista. Costituiscono gli elementi essenziali dell’atto amministrativo: I) l’agente: è il centro di imputazione giuridica che concretizza l’atto. Deve essere necessariamente un organo afferente alla Pubblica Amministrazione; soprattutto dovrà godere delle competenze nell’emanare l’atto e deve essere investito in modo legittimo della funzione che egli esercita o, in via eccezionale, un soggetto privato destinato a tale scopo; II) il destinatario: rappresenta l’organo pubblico o il soggetto privato verso cui il provvedimento ha la sua efficacia. Il destinatario deve essere determinato o determinabile; III) l’oggetto: esso è il bene, il comportamento, il rapporto o il fatto di ad oggetto dell’atto amministrativo.
L’oggetto deve essere determinato, possibile e lecito; IV) il contenuto: è la parte precettiva dell’atto, facendo riferimento a ciò che intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere o attestare. In particolare, il contenuto cambia con il modificarsi dell’atto, poiché o ogni atto trova la sua ragione di esistere nel contenuto. Anche il contenuto, come l’oggetto, deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile, oltre che essere espressione di una potestà amministrativa. Qualora il soggetto non sia dotato di questa particolare autorità, l’atto sarà dichiarato inesistente. Collegato al contenuto, vi è la finalità, che rappresenta il suo aspetto funzionale, il fine che intende raggiungere. Ciascuno atto amministrativo è caratterizzato dalla propria funzione istituzionale e deve essere conforme a quest’ultima; IV) la forma, in relazione alla forma scritta, come forma ad substantiam, la cui mancanza pertanto comporta la nullità dell’atto stesso; V) la volontà, secondo il quale nessun atto può considerarsi riferibile al soggetto che lo ha compiuto, se non è stato da esso consapevolmente voluto. – accidentali: si tratta di quegli elementi che non sono obbligatori per l’esistenza dell’atto, ma che possono essere inseriti da parte dell’autorità amministrativa, perché l’atto persegua al meglio l’interesse pubblico. Ciò vale solo per gli atti amministrativi discrezionali.